PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e, più in generale, del Governo, al fine di garantire le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di vittime determinato dagli incidenti stradali e i costi sostenuti dallo Stato, dal sistema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti.
      2. In particolare, l'attività di cui al comma 1 è finalizzata a:

          a) attivare l'impegno di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) elaborato dalla Commissione europea;

          b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi necessari ai fini di cui alla lettera a), tramite l'individuazione delle linee di azione prioritarie, la ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, l'assistenza e il supporto alle regioni e alle amministrazioni locali e la verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

          c) coordinare i progetti e gli interventi per migliorare la sicurezza stradale

 

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posti in essere dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto e dalle imprese;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

          e) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi di attuazione, sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

          h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      2. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) il comitato di coordinamento;

          c) la direzione generale.

      3. Il Comitato direttivo è composto da:

          a) il Ministro delle infrastrutture che lo presiede;

 

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          b) il Ministro dei trasporti o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          c) il Ministro dell'economia e delle finanze o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          d) il Ministro della salute o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          e) il Ministro dell'interno o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          f) il Ministro dell'istruzione o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          g) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario dallo stesso delegato;

          h) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      4. Il comitato di coordinamento è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, designato dal Ministro delle infrastrutture, ed è composto da tredici membri: sette rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      5. La direzione generale è costituita da:

          a) sei uffici dirigenziali;

          b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 nella sede centrale;

          c) sezioni periferiche territoriali.

      6. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta destinate alle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 5.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del

 

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3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.